Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 è un riferimento normativo italiano. Per individuare con precisione il provvedimento e il suo contenuto, è utile verificare il titolo ufficiale e la materia disciplinata.
Il decreto disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, definendone i requisiti e le condizioni per l'esercizio da parte delle imprese. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1997 ed è entrato in vigore il 28 agosto 1997.
D.M. 7 luglio 1997, n. 274 — Articolo 1: Definizioni
L’articolo 1 definisce le cinque tipologie di attività disciplinate dal decreto: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

1. Pulizia — lettera a)
Comprende i procedimenti e le operazioni destinati a rimuovere polveri, materiali indesiderati e sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree pertinenti.
Esempi: lavaggio dei pavimenti, pulizia di uffici, vetri, arredi e locali.
2. Disinfezione — lettera b)
Comprende i procedimenti e le operazioni destinati a rendere salubri determinati ambienti confinati e aree pertinenti, attraverso la distruzione o l’inattivazione dei microrganismi patogeni.
Esempi: trattamenti con prodotti disinfettanti idonei per ridurre o eliminare microrganismi patogeni sulle superfici.
3. Disinfestazione — lettera c)
Comprende i procedimenti e le operazioni destinati a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, e specie vegetali indesiderate. Gli animali possono essere parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi oppure organismi molesti.
La disinfestazione può essere:
Integrale: rivolta a tutte le specie infestanti.
Mirata: rivolta a una singola specie.
Esempi: interventi contro zanzare, blatte, formiche e altri infestanti.
4. Derattizzazione — lettera d)
Comprende i procedimenti e le operazioni di disinfestazione finalizzati alla distruzione completa oppure alla riduzione della popolazione di ratti o topi al di sotto di una determinata soglia.
Esempi: interventi di controllo dei roditori in magazzini, edifici e locali commerciali.
5. Sanificazione — lettera e)
Comprende i procedimenti e le operazioni destinati a rendere salubri determinati ambienti attraverso:
attività di pulizia;
attività di disinfezione;
attività di disinfestazione;
controllo e miglioramento delle condizioni del microclima, relativamente a temperatura, umidità e ventilazione;
controllo e miglioramento dell’illuminazione e del rumore.
Esempio: un intervento complessivo volto a migliorare le condizioni igieniche e ambientali di un locale, anche mediante più attività coordinate.
Fonte normativa: testo ufficiale del D.M. 274/1997 su Normattiva .
La differenza fondamentale da ricordare
Attenzione: nell’applicazione pratica, le definizioni dell’articolo 1 non vanno confuse con i requisiti necessari per esercitare le singole attività. Per questi ultimi occorre considerare anche le altre disposizioni applicabili e la normativa vigente.
D.M. 7 luglio 1997, n. 274 — Art. 2
Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia
L'articolo 2 disciplina i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, nonché i requisiti professionali della persona incaricata della gestione tecnica.

È utile distinguere tre aspetti:
Capacità economico-finanziaria: riguarda la regolarità contributiva degli addetti, la situazione relativa ai protesti cambiari e i rapporti con il sistema bancario.
Capacità tecnica e organizzativa: riguarda la presenza di una persona qualificata incaricata della gestione tecnica, quando richiesta.
Requisiti tecnico-professionali: riguardano l'esperienza lavorativa o la formazione della persona preposta.
1. Requisiti economico-finanziari — comma 1
Il decreto individua tre condizioni:
Iscrizione all'INPS e all'INAIL, quando prevista dalla legge, di tutti gli addetti, compresi il titolare, i familiari e i soci che prestano attività lavorativa.
Assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico dei soggetti indicati in base alla forma giuridica dell'impresa. Il requisito può essere soddisfatto anche mediante riabilitazione o dimostrando di aver pagato integralmente i creditori.
Rapporti con il sistema bancario, comprovati da dichiarazioni bancarie relative agli affidamenti effettivamente concessi.
Queste condizioni riguardano la capacità economico-finanziaria dell'impresa secondo il testo dell'articolo 2.

2. Requisiti di capacità tecnica e organizzativa — comma 2
L'impresa deve affidare la gestione tecnica a una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal comma 3.
Questa persona è chiamata preposto alla gestione tecnica o responsabile tecnico.
Il decreto stabilisce inoltre che:
il preposto deve possedere i requisiti professionali previsti dalla norma;
non può essere un semplice consulente o un professionista esterno all'impresa;
per le imprese artigiane si applicano anche le disposizioni specifiche richiamate dal decreto.
La Camera di Commercio di Verona chiarisce che la nomina del responsabile tecnico è richiesta per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

3. Requisiti tecnico-professionali — comma 3
Il decreto individua quattro percorsi alternativi per dimostrare la qualificazione professionale.
A. Esperienza professionale qualificata
Occorre aver assolto l'obbligo scolastico e maturato esperienza nel settore:
almeno 2 anni per pulizia e disinfezione;
almeno 3 anni per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
L'esperienza deve essere svolta nelle forme ammesse dal decreto: per esempio, come dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d'impresa.
B. Attestato di qualifica tecnica
Attestato di qualifica a carattere tecnico, attinente all'attività, conseguito secondo la normativa sulla formazione professionale.
C. Diploma di scuola secondaria superiore
Diploma in materia tecnica attinente all'attività da svolgere.
D. Titolo universitario
Diploma universitario o laurea in materia tecnica utile allo svolgimento dell'attività.
I quattro percorsi sono riportati nell'articolo 2, comma 3. Non devono essere necessariamente posseduti tutti insieme: rappresentano modalità alternative di qualificazione.

4. Dichiarazione dei requisiti — comma 4
Il comma 4 prevede che il titolare o il legale rappresentante attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi mediante apposita dichiarazione, secondo le modalità previste dal decreto.
Le dichiarazioni false possono comportare conseguenze sanzionatorie.
Per gli adempimenti attuali, occorre fare riferimento anche alle procedure e alle indicazioni della Camera di Commercio competente.

Schema riepilogativo
Attenzione: per stabilire quali requisiti siano necessari per una specifica impresa, bisogna individuare le attività effettivamente dichiarate. La pulizia e la disinfezione non vanno automaticamente equiparate alla disinfestazione, alla derattizzazione e alla sanificazione.
D.M. 7 luglio 1997, n. 274 — Art. 2
Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia
L'articolo 2 disciplina i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, nonché i requisiti professionali della persona incaricata della gestione tecnica.

È utile distinguere tre aspetti:
Capacità economico-finanziaria: riguarda la regolarità contributiva degli addetti, la situazione relativa ai protesti cambiari e i rapporti con il sistema bancario.
Capacità tecnica e organizzativa: riguarda la presenza di una persona qualificata incaricata della gestione tecnica, quando richiesta.
Requisiti tecnico-professionali: riguardano l'esperienza lavorativa o la formazione della persona preposta.
1. Requisiti economico-finanziari — comma 1
Il decreto individua tre condizioni:
Iscrizione all'INPS e all'INAIL, quando prevista dalla legge, di tutti gli addetti, compresi il titolare, i familiari e i soci che prestano attività lavorativa.
Assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico dei soggetti indicati in base alla forma giuridica dell'impresa. Il requisito può essere soddisfatto anche mediante riabilitazione o dimostrando di aver pagato integralmente i creditori.
Rapporti con il sistema bancario, comprovati da dichiarazioni bancarie relative agli affidamenti effettivamente concessi.
Queste condizioni riguardano la capacità economico-finanziaria dell'impresa secondo il testo dell'articolo 2.

2. Requisiti di capacità tecnica e organizzativa — comma 2
L'impresa deve affidare la gestione tecnica a una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal comma 3.
Questa persona è chiamata preposto alla gestione tecnica o responsabile tecnico.
Il decreto stabilisce inoltre che:
il preposto deve possedere i requisiti professionali previsti dalla norma;
non può essere un semplice consulente o un professionista esterno all'impresa;
per le imprese artigiane si applicano anche le disposizioni specifiche richiamate dal decreto.
La Camera di Commercio di Verona chiarisce che la nomina del responsabile tecnico è richiesta per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

3. Requisiti tecnico-professionali — comma 3
Il decreto individua quattro percorsi alternativi per dimostrare la qualificazione professionale.
A. Esperienza professionale qualificata
Occorre aver assolto l'obbligo scolastico e maturato esperienza nel settore:
almeno 2 anni per pulizia e disinfezione;
almeno 3 anni per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
L'esperienza deve essere svolta nelle forme ammesse dal decreto: per esempio, come dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d'impresa.
B. Attestato di qualifica tecnica
Attestato di qualifica a carattere tecnico, attinente all'attività, conseguito secondo la normativa sulla formazione professionale.
C. Diploma di scuola secondaria superiore
Diploma in materia tecnica attinente all'attività da svolgere.
D. Titolo universitario
Diploma universitario o laurea in materia tecnica utile allo svolgimento dell'attività.
I quattro percorsi sono riportati nell'articolo 2, comma 3. Non devono essere necessariamente posseduti tutti insieme: rappresentano modalità alternative di qualificazione.

4. Dichiarazione dei requisiti — comma 4
Il comma 4 prevede che il titolare o il legale rappresentante attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi mediante apposita dichiarazione, secondo le modalità previste dal decreto.
Le dichiarazioni false possono comportare conseguenze sanzionatorie.
Per gli adempimenti attuali, occorre fare riferimento anche alle procedure e alle indicazioni della Camera di Commercio competente.

Schema riepilogativo
Attenzione: per stabilire quali requisiti siano necessari per una specifica impresa, bisogna individuare le attività effettivamente dichiarate. La pulizia e la disinfezione non vanno automaticamente equiparate alla disinfestazione, alla derattizzazione e alla sanificazione.
Fonte primaria: Articolo 2 del D.M. 274/1997 — Normattiva .
Hai detto:
Spiegazione pratica: come si applica il decreto per aprire un'impresa di pulizie o nominare un responsabile tecnico.
ChatGPT ha detto:
Guida pratica: aprire un'impresa di pulizie in Italia
Il punto fondamentale del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 è questo: per aprire un'impresa che svolge soltanto pulizia e disinfezione, normalmente non occorre nominare un responsabile tecnico; per aggiungere disinfestazione, derattizzazione o sanificazione, invece, occorre individuare un preposto alla gestione tecnica qualificato.

Vibo Valentia
1. Prima scelta: quali servizi vuoi offrire?
Caso A — Pulizia e disinfezione
Puoi svolgere servizi ordinari di pulizia di abitazioni, uffici, condomini, negozi e locali, nel rispetto dei requisiti previsti per l'impresa.
Nessun responsabile tecnico richiesto
Non è necessario possedere un diploma tecnico abilitante o dimostrare tre anni di esperienza professionale per queste sole attività.
Caso B — Disinfestazione, derattizzazione o sanificazione
Oltre ai requisiti generali dell'impresa, devi nominare un responsabile tecnico qualificato e presentare la documentazione relativa ai requisiti professionali.
Responsabile tecnico obbligatorio
Questa distinzione deriva anche dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007.

Vibo Valentia
2. Procedura pratica per aprire l'impresa
Scegli la forma giuridica
Puoi aprire una ditta individuale oppure costituire una società. Se vuoi essere riconosciuto come artigiano, devi verificare anche i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
Definisci le attività da dichiarare
Indica con precisione se svolgerai pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione. La scelta determina gli adempimenti e l'eventuale obbligo di nominare il responsabile tecnico.
Verifica i requisiti dell'impresa
In particolare:
requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
requisiti economico-finanziari;
regolarità delle posizioni INPS e INAIL, quando dovute;
dichiarazioni bancarie relative ai rapporti e agli affidamenti effettivamente concessi.
Prepara la pratica telematica
La SCIA e la pratica di iscrizione o variazione si presentano al Registro delle imprese tramite gli strumenti telematici previsti, normalmente attraverso la procedura ComUnica.
Inizia l'attività nel rispetto della procedura
La pratica deve essere completa e corretta, con le dichiarazioni e gli allegati necessari. La Camera di Commercio verifica i requisiti secondo la normativa applicabile.

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3. Come nominare il responsabile tecnico
Se intendi svolgere disinfestazione, derattizzazione o sanificazione, il responsabile tecnico deve possedere uno dei requisiti professionali ammessi.
Quali titoli o esperienze sono validi?
Esperienza lavorativa: obbligo scolastico assolto e almeno tre anni di esperienza qualificata nello specifico settore.
Qualifica professionale tecnica: attestato pertinente all'attività.
Diploma tecnico: titolo di scuola secondaria superiore pertinente.
Titolo universitario: diploma universitario o laurea in materia tecnica utile.
Per i titoli di studio, non basta che il titolo sembri genericamente tecnico: occorre verificarne l'effettiva idoneità secondo le disposizioni applicabili, compresi gli eventuali contenuti di chimica, scienze naturali e biologiche.

mimit.gov.it
Chi può essere nominato?
Il responsabile tecnico deve avere un rapporto effettivo, stabile e continuativo con l'impresa. In base alle indicazioni camerali, può essere, per esempio:
il titolare dell'impresa individuale;
un socio che partecipa effettivamente all'attività, nei casi ammessi;
un amministratore della società;
un dipendente con rapporto di lavoro subordinato;
un familiare collaboratore, se ricorrono le condizioni previste.
Non può essere un semplice consulente esterno che presta il proprio titolo senza un rapporto effettivo con l'impresa. La nomina deve essere formalizzata e comunicata alla Camera di Commercio.


